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Commenti tecnici

a cura del Dott. Alfonso Castellone
Comandante di Polizia Locale

Abito in un condominio e abbiamo subito due furti in appartamento.
Voglio installare un sistema di videosorveglianza, che regole devo rispettare?

L’installazione di un sistema di videosorveglianza privata, che consente al proprietario di un immobile di visionare, in tempo reale o successivamente tramite registrazione, che cosa sta accadendo sia all’interno che nelle aree perimetrali della propria proprietà, se da un lato persegue il legittimo interesse del proprietario alla tutela del proprio patrimonio e alla sicurezza personale propria e dei suoi familiari conviventi, dall’altro lato espone eventuali soggetti terzi, che dovessero essere ripresi dalle telecamere, ad un trattamento di dati personali non desiderato.
Nel nostro ordinamento giuridico, esiste un’apposita normativa posta a tutela dei dati personali dei soggetti terzi che potrebbero essere ripresi da telecamere di impianti di videosorveglianza pubblici o privati;  ed è bene anche ricordare che riprendere le parti comuni dell’edificio e osservare i movimenti di chi percorre scale, androni o cortili può configurare la fattispecie di “interferenze illecite nella vita privata”, punita penalmente dall’art.615-bis del codice penale (con la reclusione da 6 mesi a 4 anni ed il risarcimento del danno morale cagionato alle persone abusivamente riprese).
Nell’installare le telecamere per la videosorveglianza che sia essa pubbliche o privata, è necessario rispettare il “principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.”
E da questo punto di vista, come si diceva sopra, si può affermare, senza ombra di dubbio, che esiste il legittimo interesse del proprietario di un immobile all’installazione dell’impianto.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha messo a punto alcune Frequently Asked Questions (FAQ) e le relative risposte, ai dubbi più frequenti sull’installazione di telecamere, dopo le novità introdotte dal Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e dal Codice Privacy come modificato dal D.L.gs 10/8/2018, n.101.
I soggetti che transitano nelle aree sottoposte a videosorveglianza devono essere informati del fatto che sono ripresi dalle telecamere, sia quando il titolare del trattamento dati è una persona privata sia quando sia un soggetto pubblico.
Secondo la FAQ n.11, è indispensabile che anche le telecamere condominiali siano segnalate con appositi cartelli  (quelli riportanti la scritta “Area videosorvegliata” con l’informativa c.d. completa, adottata ai sensi dell’art.13 del GDPR e con tutti gli elementi previsti da tale norma); le registrazioni inoltre possono essere conservate per un periodo limitato: secondo il Garante è congruo ipotizzare un termine di conservazione di norma di  24/72 ore o, al massimo, di 7 giorni.
E’ preventivamente necessario però, che l’installazione avvenga tenendo presente l’art.1122-ter del codice civile, il quale stabilisce che “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio, di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse, sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136” (cioè con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio secondo le tabelle millesimali)” . 
La norma civilistica fa riferimento alle sole parti comuni, come il portone dingresso, i cortili, i parcheggi e i muri esterni, escludendo di fatto le aree di proprietà esclusiva di ciascun condomino.
La tutela dei dati è dunque importante, tuttavia il GDPR non prevede alcuna autorizzazione preventiva del Garante o di altra Autorità amministrativa per installare videocamere condominiali.
In ogni caso, il condominio che ha installato un impianto di videosorveglianza deve provvedere alla nomina di un responsabile del trattamento dati che potrà essere l’Amministratore, se vi acconsente, uno dei condòmini oppure un addetto della ditta installatrice.  La nomina potrà essere formalizzata in sede assembleare (art. 1122-ter cod. civ.), in occasione della approvazione della delibera concernente l’installazione di impianti di videosorveglianza.
È da escludere che i condomini siano tenuti a nominare anche il responsabile per la protezione dei dati (c.d. DPO), in quanto la nuova normativa sulla privacy lo rende obbligatorio solo per coloro che effettuano un trattamento dei dati su larga scala e non può essere certamente questo il caso di un singolo condominio. 
Vale la pena ricordare che è opportuno, se non necessario, che l’impianto sia installato da tecnici competenti ed in possesso dei necessari requisiti affinché possano certificare la rispondenza dell’impianto alla normativa vigente, sollevando il committente da eventuali responsabilità civili e/o amministrative.
Parzialmente diverso è il caso della videosorveglianza apposta al di fuori della porta del proprio appartamento: è perfettamente possibile purché l’angolo di visuale della telecamera inquadri solo ed esclusivamente verso il proprio ingresso, escludendo quindi le porte degli appartamenti vicini e gli spazi comuni; l’unico onere, in questo caso, consiste nell’informare gli altri condòmini, tranquillizzandoli sul corretto angolo della visuale della telecamera.
Riguardo ai sistemi di videosorveglianza interna al proprio appartamento mediante le c.d. “smart cam”, la FAQ n.12 del Garante precisa che “il trattamento dei dati personali mediante luso di telecamere installate nella propria abitazione per finalità esclusivamente personali di controllo e sicurezza, rientra tra quelli esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento”.
In questi casi, i dipendenti o collaboratori domestici che siano presenti – babysitter, badanti ecc. – devono però, essere informati dal condòmino datore di lavoro.
Inoltre, è fatto divieto di monitorare gli ambienti che ledano la dignità della persona, come i bagni, proteggere adeguatamente i dati acquisiti tramite le telecamere con idonee misure di sicurezza in particolare quando le telecamere sono connesse a Internet, e a non diffondere i dati raccolti.
Particolare attenzione va poi posta allo “spioncino digitale”: inserire nella porta di casa uno spioncino digitale collegato a una telecamera è lecito – e non richiede né autorizzazioni, né cartelli con segnalazioni – solo nella misura in cui ciò non consenta di vedere oltre il normale angolo che l’occhio umano sarebbe, per natura, in grado di cogliere.  Infatti, come è sempre stato lecito lo spioncino senza telecamera (e nessuno si è mai sognato di rivendicare lesioni della privacy, per quanto spesso venga utilizzato dal curioso di turno per vedere cosa fanno i vicini), lo è anche quello collegato alla telecamera.
Diversamente, qualora si trattasse di “un occhio digitale” in grado di filmare qualsiasi movimento all’interno del pianerottolo, arrivando anche là dove il tradizionale spioncino non arriverebbe, rientreremmo nelle regole della videosorveglianza che sono state disciplinate dal Garante della Privacy con i vari provvedimenti di cui sopra e, a parere di chi scrive, in violazione di esse.  
 
Alfonso Castellone

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